Condizioni generali di fornitura

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
(Rev. 00)

1 Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (in seguito “CGF”) si applicano, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, a tutte le Forniture (a titolo esemplificativo: contratti di acquisto, appalto di beni e/o servizi, etc.) effettuate in favore di Lovato Electric S.p.A. (in seguito “Lovato”) e disciplinano i rapporti tra Lovato ed i suoi Fornitori, sono parte integrante dell’ordine  Lovato inviato al Fornitore e comportano la disapplicazione delle condizioni generali del Fornitore. Pertanto, si intende come non apposta qualsiasi clausola eventualmente inserita dal Fornitore nelle sue conferme, nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle presenti CGF, salvo non siano state accettate espressamente in deroga e per iscritto da Lovato.

Le presenti CGF sono rese note ed integralmente accettate a seguito della pubblicazione sul sito aziendale Lovato (https://www.lovatoelectric.it/, sezione Download), dove sono liberamente accessibili e consultabili. Specifica dicitura di richiamo alle presenti CGF è inserita in calce ad ogni Ordine di Acquisto inviato da Lovato e la loro accettazione, per i Fornitori che vi aderiranno, è richiesta al termine della procedura di registrazione al Portale Fornitori Lovato.

2 Divieto di Cessione e Subfornitura

Il Fornitore non può cedere a terzi, in alcun caso e neppure in parte, i diritti derivanti dai rapporti di fornitura. Il Fornitore è tenuto sempre ad informare Lovato e ad ottenerne il preventivo consenso scritto nel caso in cui intenda ricorrere ad una sub-fornitura di beni o servizi. L’autorizzazione così ottenuta per la subfornitura non esime il Fornitore dai suoi obblighi e responsabilità contrattuali. Egli risponderà pienamente dell’operato e del personale dei sub-fornitori così come dell’operato e del personale proprio; Lovato rimarrà completamente estranea a tale rapporto.

3 Conferma D’ordine

Il Fornitore che abbia ricevuto un ordine di fornitura prodotto/servizio, è tenuto ad inviare tramite e-mail relativa Conferma d’Ordine per accettazione entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso.

4 Riservatezza e Proprietà intellettuale

Le informazioni o documentazioni tecniche, tecnologiche nonché i campioni trasmessi al Fornitore e la proprietà intellettuale su di essi, restano di esclusiva proprietà di Lovato, che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. Il Fornitore è tenuto a non riprodurle o copiarle e a non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi e, in generale, a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al rapporto di fornitura. Il Fornitore si

assume la responsabilità che tutti i propri dipendenti, collaboratori e sub-fornitori mantengano a loro volta la massima riservatezza circa la documentazione di cui sopra. Il Fornitore riconosce come illeciti ed illegittimi, se effettuati al di fuori della fornitura dedotta nel presente contratto, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di attrezzature, macchinari, disegni, modelli o campioni di Lovato, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego.

5 Consegne

Le consegne dei prodotti, beni o servizi oggetto di fornitura dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto indicato nell’ordine o confermato in Conferma d’Ordine. Il Fornitore si impegna comunque ad approntare quanto necessario per dare tempestiva esecuzione all’interno programma di consegne.
In caso di possibili ritardi, il Fornitore deve sempre avvertire tempestivamente e per iscritto l’Ufficio Acquisti Lovato, indicando i prodotti oggetto del ritardo, le cause e la nuova data di consegna prevista. In determinati casi, Lovato si riserva la possibilità di applicare al Fornitore una penale concordata per mezzo di altro specifico Accordo tra le parti.

6 Imballi e identificazione di prodotti

In mancanza di prescrizioni particolari risultanti da documenti contrattuali, le condizioni di protezione e imballo devono essere tali che il prodotto o il bene oggetto della fornitura non subiscano danneggiamento durante tutte le operazioni di trasporto e possano essere conservati senza deterioramenti, in normali condizioni di immagazzinamento, per un periodo di almeno 12 mesi.
Per i soli prodotti per i quali ciò è previsto, il Fornitore si impegna a consegnarli adeguatamente identificati per mezzo di apposite etichette contenenti, oltre al codice del prodotto, il numero di lotto di produzione.

7 Attrezzature Lovato e materiale inviato in Conto Lavorazione

Le attrezzature e gli altri beni che eventualmente Lovato metta a disposizione del Fornitore in comodato rimangono di proprietà esclusiva di Lovato. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.

Il Fornitore si impegna a:

  • custodirli e mantenerli in perfetta efficienza;
  • non eseguire nessuna modifica che non sia stata concordata con Lovato;
  • usarli esclusivamente per l’esecuzione degli ordini Lovato;
  • non cederli a terzi a qualsiasi titolo.

Il mancato rispetto di questo obbligo consentirà a Lovato di richiedere al Fornitore il risarcimento del danno subito, comunque non inferiore al valore delle attrezzature manomesse o modificate.

La proprietà da parte di Lovato di tali attrezzature non esonera il Fornitore dalla responsabilità di ottenere un prodotto/servizio conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche fornite.

Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare eventuali anomalie riguardo le attrezzature e beni forniti laddove ne riscontri.

8 Gestione delle modifiche dei prodotti, beni e servizi

Il Fornitore, dietro specifica richiesta di Lovato, si impegna a intervenire per la modifica anche parziale delle caratteristiche di prodotto, bene o servizio, mantenendo la data di consegna iniziale. Eventuali variazioni di costo o della data di consegna, generate dalla modifica introdotta, dovranno essere comunicate e concordate con l’Ufficio Acquisti Lovato.

9 Garanzia

Il Fornitore garantisce che i prodotti, beni o servizi forniti sono conformi alla documentazione e/o alle specifiche tecniche richieste da Lovato, esenti da difetti di conformità, vizi e difetti palesi e/o occulti. Tale garanzia avrà durata per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna o effettuazione del servizio. Qualora, durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto, bene o servizio dovesse risultare difettoso prima o dopo il suo l’impiego e/o la sua immissione sul mercato, Lovato potrà richiedere, previo avviso al Fornitore, la riparazione e/o sostituzione del prodotto o bene in oggetto. La sostituzione o riparazione in garanzia dovranno essere effettuate senza alcun addebito.

10 Responsabilità del Fornitore

Accettando le presenti CGF, il Fornitore si assume piena responsabilità afferente l’esecuzione della fornitura e per gli eventuali danni derivanti da difetti di prodotto, bene o servizio. Il Fornitore è responsabile dei difetti di conformità, vizi occulti del prodotto, bene o servizio fornito, sia che essi siano presenti all’atto della consegna sia che si manifestino in epoca successiva, all’interno del periodo di garanzia.

11 Clausola risolutiva espressa

Ogni rapporto contrattuale tra Lovato e Fornitore può essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta, con preavviso di 6 mesi, nella quale si dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa in caso di reiterato ritardo nella consegna e/o mancato rispetto del livello qualitativo concordato.
Qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art.1353 c.c., nel caso in cui venga dato inizio ad una procedura di fallimento, liquidazione (anche se stragiudiziale), concordato preventivo, amministrazione giudiziale, amministrazione controllata, o qualsiasi altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse di Lovato, la quale potrà rinunziarvi entro 15 giorni dall’ suo verificarsi dandone comunicazione scritta al Fornitore.

12 Visite ispettive

Il Fornitore si impegna a concedere, in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro, purché con adeguato preavviso, l’accesso di personale Lovato presso i propri stabilimenti per effettuare delle visite ispettive. Tali visite hanno lo scopo di valutare la capacità tecnico/organizzativa e produttiva del Fornitore nel rispettare le specifiche dell’ordine e degli obblighi assunti.
Il Fornitore dovrà essere disponibile a fornire al personale Lovato la documentazione tecnica e tecnologica di definizione del processo produttivo (ad es: affidabilità delle attrezzature, analisi di verifica effettuate, piani di controllo, livelli qualitativi, azioni correttive poste in essere ecc.) ad eccezione di quelli concernenti i segreti industriali ed il proprio know-how.

13 Prezzi

I prezzi indicati nell’ordine o nei listini sono fissi ed hanno di norma validità annuale. Sono quindi escluse variazioni automatiche sulla base di successivi aumenti di costo, fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le parti.

14 Pagamenti e Fatturazione

A fronte dei prodotti e beni consegnati e/o dei servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, Lovato corrisponderà al Fornitore il prezzo d’acquisto indicato nel Contratto, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti stabiliti da Lovato. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall’IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) di qualunque dei beni o servizi. Lovato pagherà la fattura secondo i termini di pagamento convenuti con il Fornitore.

15 Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione e cessazione del presente contratto e dei rapporti di fornitura intervenuti tra le parti è individuato quale foro competente quello di Bergamo.

16 Validità

Le presenti CGF saranno in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito internet Lovato (04/11/2020) e hanno una validità di 5 (cinque) anni. Le presenti CGF si riterranno comunque accettate anche a seguito dell’evasione di ordini di acquisto Lovato emessi dopo la pubblicazione delle presenti Condizioni di Fornitura, oltre che per effetto della registrazione sul Portale Fornitori Lovato. Clausole particolari concordate con il Fornitore a parziale modifica e/o integrazione delle Condizioni Generali contenute nel presente contratto devono essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti a pena di invalidità.

17 Divieto di pubblicità, uso o riproduzione del Marchio Lovato

Per qualunque pubblicità o informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con Lovato, il Fornitore dovrà chiedere preventiva espressa autorizzazione scritta alla stessa.
Medesima autorizzazione scritta è richiesta in caso di qualsiasi uso, pubblicazione o riproduzione del marchio Lovato.

18 Salute e Sicurezza dei lavoratori connessi al processo produttivo

Il Fornitore si impegna alla gestione dei propri processi produttivi nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela dell’ambiente (ad es. Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii.) e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ad es. Decreto Legislativo 81 del 2008 e ss.mm.ii.).

19 Normative ISO 9001, REACH, CLP e ROHS

Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze e degli obblighi di legge, che la merce fornita è prodotta in conformità alla Normativa UNI EN ISO 9001, al Regolamento Europeo n.1907/2006 (REACH), al Regolamento Europeo n.2172/2008 (CLP) e alla Direttiva 2011/65/CE (ROHS) e loro successive modifiche ed integrazioni.

20 Tutela ambientale

Lovato si assume la responsabilità di informare il Fornitore con adeguato anticipo nel caso in cui gli vengano inviati in comodato d’uso dei macchinari che originano emissioni di sostanze chimiche aero-disperse. Rimane in capo al Fornitore la responsabilità di convogliare all’estero tali emissioni, nel rispetto dei limiti di legge (D. Lgs. N.152/2006 e ss.mm.ii.).
Rimane in capo al Fornitore altresì la responsabilità di avviare a recupero o smaltimento tutti i rifiuti derivanti dalla lavorazione effettuata dalla macchina. In tal caso, Lovato comunicherà al Fornitore le adeguate informazioni circa la tipologia di rifiuti che si potrebbero generare dalla lavorazione, al fine di permetterne il corretto recupero o smaltimento.