Condizioni generali di fornitura
(Rev. 01)
1 Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (in seguito “CGF”) si applicano, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, a tutte le Forniture (a titolo esemplificativo: contratti di acquisto, appalto di beni e/o servizi, etc.) effettuate in favore di Lovato Electric S.p.A. (in seguito “Lovato”) e disciplinano i rapporti tra Lovato ed i suoi Fornitori.
Le presenti CGF sono parte integrante dell’ordine Lovato inviato al Fornitore. In caso di conflitto tra le presenti CGF e le condizioni del Fornitore, prevarrà quanto stabilito nel contratto principale sottoscritto dalle parti. Per questioni non disciplinate dal contratto principale, si applicheranno le presenti CGF.
Le presenti CGF sono rese note ed integralmente accettate a seguito della pubblicazione sul sito aziendale Lovato (https://www.lovatoelectric.it/, sezione Download), dove sono liberamente accessibili e consultabili.
2 Divieto di Cessione e Subfornitura
Il Fornitore non può cedere a terzi i diritti derivanti dai rapporti di fornitura senza il preventivo consenso scritto di Lovato.
Il Fornitore deve informare Lovato e ottenerne il preventivo consenso scritto per ricorrere a subfornitura di beni o servizi. Lovato si impegna a fornire risposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. L’autorizzazione per la subfornitura non esime il Fornitore dai suoi obblighi contrattuali, ferma restando la responsabilità solidale per l’operato dei sub-fornitori.
3 Conferma D’ordine
Il Fornitore che abbia ricevuto un ordine è tenuto ad inviare Conferma d’Ordine entro tre giorni lavorativi dalla ricezione.
In caso di mancata conferma nei termini, l’ordine si considera accettato alle condizioni indicate. Il Fornitore può proporre modifiche tecniche o commerciali motivate entro il termine di conferma.
4 Riservatezza e Proprietà intellettuale
Le informazioni tecniche e la proprietà intellettuale trasmesse al Fornitore restano di proprietà di Lovato. Il Fornitore manterrà la massima riservatezza su tali informazioni per un periodo di 5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
Il Fornitore mantiene la piena proprietà intellettuale sui propri processi produttivi, know-how e innovazioni sviluppate autonomamente. Eventuali miglioramenti sviluppati congiuntamente saranno disciplinati da accordi specifici.
5 Consegne
Le consegne dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nell’ordine. In caso di possibili ritardi, il Fornitore deve avvertire tempestivamente l’Ufficio Acquisti Lovato, indicando cause e nuova data prevista. DDT, imballo e pallettizzazione dei prodotti inviati a Lovato dovranno essere conformi rispetto a quanto indicato nella “SPECIFICA FORNITURA MATERIALI” Lovato, SFM0000-03.
6 Imballi e identificazione
In mancanza di prescrizioni particolari risultanti da documenti contrattuali, le condizioni di protezione e imballo devono essere tali che il prodotto o il bene oggetto della fornitura non subiscano danneggiamento durante tutte le operazioni di trasporto e possano essere conservati senza deterioramenti, in normali condizioni di immagazzinamento, per un periodo di almeno 12 mesi.
Per i soli prodotti per i quali ciò è previsto, il Fornitore si impegna a consegnarli adeguatamente identificati per mezzo di apposite etichette contenenti, oltre al codice del prodotto, il numero di lotto di produzione.
7 Attrezzature Lovato
Le attrezzature e gli altri beni che eventualmente Lovato metta a disposizione del Fornitore in comodato rimangono di proprietà esclusiva di Lovato.
Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.
Il Fornitore si impegna a:
- custodirli e mantenerli in perfetta efficienza;
- non eseguire nessuna modifica che non sia stata concordata con Lovato;
- usarli esclusivamente per l’esecuzione degli ordini Lovato;
- non cederli a terzi a qualsiasi titolo.
Il mancato rispetto di questo obbligo consentirà a Lovato di richiedere al Fornitore il risarcimento del danno subito, comunque non inferiore al valore delle attrezzature manomesse o modificate.
La proprietà da parte di Lovato di tali attrezzature non esonera il Fornitore dalla responsabilità di ottenere un prodotto/servizio conforme ai disegni ed alle specifiche tecniche fornite. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare eventuali anomalie riguardo le attrezzature e beni forniti laddove ne riscontri.
8 Gestione delle modifiche
Il Fornitore, dietro specifica richiesta di Lovato, si impegna a intervenire per la modifica anche parziale delle caratteristiche di prodotto, bene o servizio, mantenendo la data di consegna iniziale. Eventuali variazioni di costo o della data di consegna, generate dalla modifica introdotta, dovranno essere comunicate e concordate con l’Ufficio Acquisti Lovato.
9 Garanzia
Il Fornitore garantisce che i prodotti, beni o servizi forniti sono conformi alla documentazione e/o alle specifiche tecniche richieste da Lovato, esenti da difetti di conformità, vizi e difetti palesi e/o occulti. Tale garanzia avrà durata per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna o effettuazione del servizio.
Qualora, durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto, bene o servizio dovesse risultare difettoso prima o dopo il suo l’impiego e/o la sua immissione sul mercato, Lovato potrà richiedere, previo avviso al Fornitore, la riparazione e/o sostituzione del prodotto o bene in oggetto. La sostituzione o riparazione in garanzia dovranno essere effettuate senza alcun addebito.
10 Responsabilità del Fornitore
Accettando le presenti CGF, il Fornitore si assume piena responsabilità afferente l’esecuzione della fornitura e per gli eventuali danni derivanti da difetti di prodotto, bene o servizio. Il Fornitore è responsabile dei difetti di conformità, vizi occulti del prodotto, bene o servizio fornito, sia che essi siano presenti all’atto della consegna sia che si manifestino in epoca successiva, all’interno del periodo di garanzia.
11 Clausola Risolutiva Espressa
Ogni rapporto contrattuale tra Lovato e Fornitore può essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta, con preavviso di 6 mesi, nella quale si dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa in caso di reiterato ritardo nella consegna e/o mancato rispetto del livello qualitativo concordato.
Qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti si intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell’art.1353 c.c., nel caso in cui venga dato inizio ad una procedura di fallimento, liquidazione (anche se stragiudiziale), concordato preventivo, amministrazione giudiziale, amministrazione controllata, o qualsiasi altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell’affidabilità del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell’interesse di Lovato, la quale potrà rinunziarvi entro 15 giorni dall’ suo verificarsi dandone comunicazione scritta al Fornitore.
12 Visite ispettive
Il Fornitore si impegna a concedere, in qualsiasi momento durante l’orario di lavoro, purché con adeguato preavviso, l’accesso di personale Lovato presso i propri stabilimenti per effettuare delle visite ispettive. Tali visite hanno lo scopo di valutare la capacità tecnico/organizzativa e produttiva del Fornitore nel rispettare le specifiche dell’ordine e degli obblighi assunti.
13 Prezzi
I prezzi indicati nell’ordine o nei listini sono fissi ed hanno di norma validità annuale. Sono quindi escluse variazioni automatiche sulla base di successivi aumenti di costo, fatto salvo quanto diversamente pattuito tra le parti.
14 Pagamenti e Fatturazione
A fronte dei prodotti e beni consegnati e/o dei servizi forniti dal Fornitore in conformità al Contratto, Lovato corrisponderà al Fornitore il prezzo d’acquisto indicato nel Contratto, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti stabiliti da Lovato. Il prezzo è comprensivo di ogni tassa e imposta (diversa dall’IVA o equivalente) e di tutti i costi di produzione, realizzazione, immagazzinaggio e di imballo (inclusa la restituzione di ogni imballo restituibile) di qualunque dei beni o servizi. Lovato pagherà la fattura secondo i termini di pagamento convenuti con il Fornitore.
15 Legge applicabile e Foro competente
Le CGF sono regolate dalla legge italiana. Le parti si impegnano a tentare una risoluzione amichevole delle controversie entro 60 giorni.
Solo successivamente sarà competente il Tribunale di Bergamo.
16 Validità
Le presenti CGF saranno in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito internet Lovato (03/11/2025) e hanno una validità di 5 (cinque) anni.
Le presenti CGF si riterranno comunque accettate anche a seguito dell’evasione di ordini di acquisto Lovato emessi dopo la pubblicazione delle presenti Condizioni di Fornitura, oltre che per effetto della registrazione sul Portale Fornitori Lovato.
Clausole particolari concordate con il Fornitore a parziale modifica e/o integrazione delle Condizioni Generali contenute nel presente contratto devono essere formalizzate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti a pena di invalidità.
17 Divieto di pubblicità
Per qualunque pubblicità o informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con Lovato, il Fornitore dovrà chiedere preventiva espressa autorizzazione scritta alla stessa.
Medesima autorizzazione scritta è richiesta in caso di qualsiasi uso, pubblicazione o riproduzione del marchio Lovato.
18 Salute e Sicurezza
Il Fornitore si impegna alla gestione dei propri processi produttivi nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela dell’ambiente (ad es. Decreto Legislativo 152 del 2006 e ss.mm.ii.) e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ad es. Decreto Legislativo 81 del 2008 e ss.mm.ii.).
Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare:
- Regolamento UE 2023/1542 (Ecodesign for Sustainable Products)
- Direttiva UE 2024/825 (Corporate Sustainability Due Diligence
- Tassonomia UE per le attività sostenibili (Regolamento UE 2020/852
- Normative emergenti su economia circolare e diritto alla riparazione.
Il Fornitore fornirà, su richiesta, certificazioni di conformità e dichiarazioni di sostenibilitàambientale aggiornate.
19 Normative ISO 9001, REACH, CLP e ROHS
Il Fornitore dichiara che la merce fornita è prodotta in conformità alla Normativa UNI EN ISO 9001, al Regolamento Europeo n.1907/2006 (REACH), al Regolamento Europeo n.1272/2008 (CLP) e alla Direttiva 2011/65/CE (RoHS) e loro successive modifiche.
20 Tutela ambientale
20.1 Responsabilità Ambientali Generali
Il Fornitore si impegna a:
- Implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o equivalente
- Misurare e ridurre la carbon footprint dei prodotti forniti con obiettivi quantificati annuali
- Utilizzare materiali riciclati/riciclabili ove tecnicamente possibile (minimo 30% quando applicabile)
- Adottare processi produttivi a basso impatto ambientale e alta efficienza energetica.
20.2 Economia Circolare
Il Fornitore deve:
- Progettare prodotti secondo principi di design for circularity
- Fornire informazioni per il fine vita dei prodotti (riparabilità, riciclabilità, smaltimento)
- Implementare programmi ti take-back per prodotti a fine vita quando richiesto.
20.3 Gestione Sostanze Chimiche e Emissioni
Lovato informerà il Fornitore dei macchinari che generano emissioni chimiche.
Il Fornitore deve:
- Convogliare le emissioni nel rispetto dei limiti di legge (D.Ls. 152/2006)
- Avviare a recupero/smaltimento i rifiuti secondo gerarchie dei rifiuti UE
- Documentare e tracciare tutti i flussi di rifiuti con registri digitali
- Implementare tecnologie di abbattimento delle emissioni più performanti disponibili.
20.4 Monitoraggio e Reportistica
Il Fornitore deve fornire annualmente:
- Report di sostenibilità ambientale con KPI quantificati
- Analisi del ciclo di vita (LCA) dei prodotti principali
- Piani di miglioramento ambientale con obiettivi specifici e tempistiche
- Certificazioni ambientali aggiornate (ISO 14001, EMAS, etc…)
20.5 Audit Ambientali
Lovato può effettuare audit ambientali presso il fornitore con preavviso di 15 giorni.
Il Fornitore deve garantire accesso a:
- Impianti e processi produttivi
- Documentazione ambientale e autorizzazione
- Registri di smaltimento rifiuti e gestione sostanze.
21 Forza Maggiore
Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, inclusi ma non limitati a: eventi naturali, guerre, terrorismo, pandemie, scioperi, interruzioni di servizi pubblici. La parte interessata deve notificare l’evento entro 5 giorni e fornire documentazione adeguata.
22 Modifiche Contrattuali
Le modifiche alle presenti CGF devono essere concordate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Modifiche unilaterali non sono vincolanti per la controparte.
23 Trattamento Dati Personali e Protezione GDPR
Il trattamento dei dati personali nell’ambito del rapporto di fornitura avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
